ARI Vercelli


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Regolamento

Sezione



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI VERCELLI



DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Vercelli risulta in atti costituita nel mese di maggio del 1966. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale, approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n.1105, e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha lo scopo di cooperare con la Segreteria Generale ed il Comitato Regionale per promuovere lo sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE
La Sezione, essendo ubicata nel Capoluogo di Provincia, ha competenza sul territorio della Provincia e, pertanto, sviluppa e mantiene i contatti con la Prefettura di Vercelli e con tutte le Autorità locali.

Art. 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da tutto quanto risulta registrato sul "Libro inventario".

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA
I Soci A.R.I. in regola con le quote associative, previa richiesta scritta contenente l'accettazione del presente Regolamento, possono chiedere l'iscrizione alla Sezione. Il Consiglio Direttivo si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di delibera negativa il richiedente può ricorrere al Comitato Regionale, la cui decisione sarà vincolante. Gli aspiranti Soci A.R.I., in possesso di licenza, possono richiedere l'iscrizione alla Sezione previa presentazione da parte di due Soci effettivi. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà nei termini stabiliti nel precedente comma. La mancata accettazione dell'iscrizione deve essere motivata e comunicata alla Segreteria Generale dell’A.R.I. ed al Comitato Regionale. Coloro che non sono in possesso di licenza possono chiedere di essere iscritti alla Sezione; nel caso di accettazione della domanda aderiscono all'A.R.I. RADIO CLUB. In tale ipotesi non hanno diritto di voto, ma godono di tutti gli altri servizi e soggiacciono agli stessi doveri degli altri Soci. L'iscrizione alla Sezione comporta automaticamente il consenso dell'interessato a che propri dati personali, indicati nella domanda di adesione, possano essere trattati, con le cautele previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675, da parte di tutti gli Organi centrali e periferici dell'Associazione Radioamatori Italiani. I Soci, nell'espletamento dell'attività radiantistica, sono tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti sulla materia. Il versamento della quota sociale deve essere effettuato, preferibilmente per il tramite della Sezione, in tempo utile affinché giunga alla Segreteria Generale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, pena la sospensione dei diritti e dei servizi sociali.

Art. 5 - DIRITII DEI SOCI
I Soci hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee di Sezione;
b) di votare per ,'elezione delle cariche sociali e di essere eletti;
c) di servirsi della biblioteca di Sezione;
d) di usufruire del servizio QSL;
e) di utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
f) di proporre opposizione all'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di persona ritenuta priva dei requisiti necessari e/o che compia atti incompatibili con i fini sociali.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di Socio si può perdere:
a) per recesso: il Socio ha facoltà di dimettersi in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini previsti dall'art.12, lettera a), dello Statuto;
b) per esclusione: a norma di quanto è previsto in materia dallo Statuto A.R.I.


ORDINAMENTO

TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI
Gli organi della Sezione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale (oppure il Sindaco quando il numero dei Soci è inferiore a cinquanta iscritti).

CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Alle stesse partecipano, di diritto, tutti i Soci iscritti alla Sezione che abbiano il godimento dei diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno, di norma entro il 31 dicembre. In ogni caso la convocazione deve avvenire non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale (o il Sindaco) ne ravvisino l'opportunità oppure a seguito di motivata richiesta inoltrata da un terzo dei Soci iscritti alla Sezione in regola con i diritti di cui all'Art. 5. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce il giorno, l'ora e il luogo per la convocazione delle l'Assemblee e ne fissa l'ordine del giorno. Le convocazioni devono essere comunicate agli interessati con un anticipo di almeno 15 giorni, mediante lettera con affrancatura ordinaria.

Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:
a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) prendere atto della relazione del Collegio Sindacale (o Sindaco) in ordine all'andamento della gestione contabile;
c) lo spoglio delle schede pervenute dai Soci in occasione delle procedure attivate per il rinnovo delle cariche sociali;
d) approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il Bilancio Preventivo del nuovo esercizio finanziario, che di norma ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per referendum fra i Soci che hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo eletto distribuisce nel proprio seno le seguenti cariche:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretario - Tesoriere.
I componenti il Consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 14 - ELEZIONE
L'elezione del Consiglio Direttivo deve avvenire per referendum, a mezzo posta, tra tutti i Soci che hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio Sindacale (o con il Sindaco), provvede alla nomina di tre scrutatori tra i Soci effettivi presenti , che affiancheranno nella predisposizione il Collegio Sindacale (o il Sindaco) anche per l'invio delle schede agli aventi diritto di voto a mezzo di lettera con affrancatura ordinaria. Agli aventi diritto di voto verrà pertanto fatto pervenire il seguente materiale:
a) un elenco dei Soci che godono dei diritti sociali e che hanno facoltà di essere eletti, unita mente alla segnalazione dei nominativi di eventuali candidature pervenute;
b) la scheda per esprimere il voto, resa valida dalla firma di un Sindaco e dei tre scrutatori;
c) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda votata.
Non è consentito esprimere più di tre preferenze sia per l'elezione del Consiglio Direttivo che del Collegio Sindacale (nell'ipotesi di un solo Sindaco dovrà essere espresso un solo voto per la scelta dello stesso).

Art. 15 - CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data, l'ora ed il relativo ordine del giorno debbono essere comunicati ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima e, in caso d'urgenza, anche per via telefonica con preavviso di 24 ore. La convocazione deve essere estesa anche al Collegio Sindacale (o al Sindaco), che ha facoltà di intervenire senza diritto di voto. I Soci hanno diritto di assistere alle riunioni come uditori, ma senza possibilità d'intervento.

Art. 16 - POTERI
AI Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto. In particolare il Consiglio esprime alla Segreteria Generale il proprio parere in merito all'ammissione degli aspiranti Soci, dopo avere reso pubblica nei locali della Sezione la domanda presentata.

Art. 17 - VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE
Le adunanze del Consiglio Direttivo, che devono essere presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, sono valide con la presenza di almeno tre componenti con esclusione dei membri del Collegio Sindacale (o il Sindaco). Le delibere devono essere assunte con la maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
L'assenza ingiustificata di un membro del Consiglio Direttivo per tre volte nel corso dell'anno comporta la decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti. E' possibile la surroga fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che occorre procedere ad indire nuove elezioni.

CAPO III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo occorrerà procedere alla verbalizzazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Di ogni deliberazione dovrà essere redatta copia da esporre in visione ai Soci nei locali della Sezione.

Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
Il Segretario-Tesoriere avrà cura di tenere:
a) un libro giornale, nel quale registrare cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita, conservando i relativi documenti giustificativi;
b) un libro inventario, riportante la descrizione di tutti i beni di proprietà della Sezione.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
E' facoltà del Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio Sindacale (o con il Sindaco), di istituire altri libri sociali che si rendano necessari per la corretta gestione amministrativa della Sezione.

CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è composto di norma da 3 Sindaci effettivi e due supplenti. Tuttavia, se i Soci iscritti alla Sezione sono in numero inferiore a 50 è previsto come organo della Sezione un solo Sindaco (Art.7). In entrambe le ipotesi l'elezione avviene contemporaneamente per referendum e con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo (Art.14). I componenti del Collegio Sindacale (o il Sindaco) durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 23 - POTERI
Il Collegio Sindacale (o il Sindaco) esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e, in particolare, assicura la perfetta osservanza delle procedure previste per il rinnovo degli Organi sociali.

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI
Nel caso si renda vacante un ruolo di Sindaco si provvede alla sostituzione nominando il candidato primo escluso nella graduatoria.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito. E' previsto il mero rimborso delle spese vive sostenute dal Socio per l'adempimento di compiti connessi con la carica rivestita.

CAPO V° - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE
L'approvazione delle delibere, nell'ambito dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, avviene con il voto espresso da parte della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Su deliberazione assunta da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, in rapporto alla propria competenza, può essere indetto il referendum fra i Soci aventi diritto di voto, con le stesse modalità previste nell’Art.14, in materia di:
a) rinnovo delle cariche sociali;
b) provvedimenti che hanno grande rilevanza per la Sezione;
c) scioglimento della Sezione.

Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Lo spoglio delle schede relative ai referendum deve avvenire nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata all'uopo (Art.12) almeno venticinque giorni dalla data di invio del relativo materiale ai singoli Soci.

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
La sorveglianza sulle operazioni di scrutinio delle schede relative ai referendum viene assicurata dal Collegio Sindacale (o dal Sindaco), assistiti da almeno due dei tre scrutatori a tale riguardo nominati (Art.14), che provvederanno a redigere apposito verbale.

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
Si intende valida in prima convocazione l' Assemblea (sia Ordinaria che Straordinaria) alla quale siano presenti tutti i Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida a prescindere dal numero dei Soci presenti.

Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA
All'inizio dei lavori di ogni Assemblea viene designato tra i presenti il Presidente dell'Assemblea stessa, mentre le funzioni di verbalizzazione sono affidate al Segretario della Sezione.

Art. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni riunione assembleare verrà redatto apposito verbale a firma del Presidente che ne ha diretto i lavori e del Segretario verbalizzante.

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il Presidente neo eletto provvede tempestivamente all'invio delle comunicazioni di rito alla Segreteria Generale, al Comitato Regionale ed alle Autorità interessate.

TITOLO II°' - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - PRESIDENTE
Il Presidente della Sezione:
a) rappresenta la Sezione nei confronti dei terzi, della Segreteria Generale e del Comitato Regionale;
b) convoca l'Assemblea dei Soci;
c) delega Soci a rappresentare la Sezione in compiti specifici;
d) delega al Segretario-Tesoriere le funzioni di amministratore della Sezione;
e) è responsabile del settore A.R.I. Radiocomunicazioni in Emergenza, del quale può delegarne le funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, ne surroga le funzioni.

Art. 35 - SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario cura l'amministrazione e la contabilità della Sezione e ne risponde al Collegio Sindacale (o Sindaco). Provvede al disbrigo della corrispondenza che sottopone all'esame ed alla firma del Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA
I Soci già iscritti alla Sezione come pure i nuovi iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. ed al Regolamento di attuazione dello stesso, nonché al Regolamento del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Copia del Regolamento sarà distribuita a tutti i Soci della Sezione ed ai nuovi iscritti.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo in presenza di gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte di Soci provvede a segnalare i fatti al Comitato Regionale per i successivi accertamenti e gli eventuali opportuni provvedimenti.

Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
Nell'ipotesi di scioglimento della Sezione, i beni risultanti dall'inventario ed ogni altra voce attiva saranno devoluti ad altre Sezioni presenti sul territorio di competenza dal Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Costituzione e scopi
Art.2 - Competenza
Art.3 - Patrimonio

SOCI
Art.4 - Ammissione e quote
Art.5 - Diritti dei Soci
Art.6 – Recesso

ORDINAMENTO

TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE
Art.7 - Organi

Capo I° - Assemblea dei Soci
Art.8 - Composizione
Art.9 - Assemblea Ordinaria
Art.10- Assemblea Straordinaria
Art.11 - Formalità per la convocazione
Art.12 Competenza dell'Assemblea Ordinaria

Capo II° - Consiglio Direttivo
Art.13 - Composizione
Art.14 - Elezione
Art.15 - Convocazione
Art.16 - Poteri
Art.17 - Validità delle adunanze
Art.18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

Capo III° - Libri sociali obbligatori e facoltativi
Art.19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art.20 - Libro giornale e libro inventario
Art.21- Libri facoltativi

Capo IV° - Collegio Sindacale
Art.22- Elezione
Art.23 - Poteri
Art.24 - Vacanza dei Sindaci
Art.25- Gratuità delle cariche sociali

Capo V° - Votazioni e delibere Art.26 - Votazioni e delibere
Art.27 - Votazioni per Referendum ed in Assemblea
Art.28- Chiusura delle votazioni
Art.29 - Sorveglianza e scrutinio
Art.30 - Percentuale votanti e votazioni
Art.31 - Organi dell'Assemblea
Art.32 - Verbale di Assemblea
Art.33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art.34 - Presidente
Art.35 - Segretario-Tesoriere

DISPOSIZIONI FINALI
Art.36 - Efficacia obbligatoria
Art.37 - Sanzioni disciplinari
Art.38 - Scioglimento della Sezione

*************************************
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 ottobre 1997. Vercelli, 24 ottobre 1997 - Il Segretario (Sergio Perrone) I1PES


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