Regolamento - ARI VERCELLI

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ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - SEZIONE DI VERCELLI
REGOLAMENTO INTERNO in vigore il 1° dicembre 2016

 
La Sezione di Vercelli dell’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) continua l’attività del Gruppo di Vercelli della Associazione Radiotecnica Italiana,fondato nel maggio del 1966.


SEZIONE E SOCI

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione di Vercelli (di seguito Sezione) della Associazione Radioamatori Italiani (di seguito A.R.I.) è costituita nel rispetto degli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale dell’A.R.I., dell’art.15 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale di A.R.I. e del Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'Associazione, per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale dell’A.R.I. attualmente in vigore.

Art. 2 – COMPETENZE
La Sezione, avendo sede nel Capoluogo di Provincia, in base all’art. 6 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale di A.R.I., collabora con la Prefettura di Vercelli per le attività connesse ai collegamenti radio in situazioni di emergenza. La collaborazione in situazioni di emergenza può essere estesa anche alle Amministrazioni locali nei modi e nei tempi preventivamente stabiliti. Accordi e convenzioni devono essere ratificate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 3 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito da:
donazioni, lasciti e versamenti straordinari effettuati da Soci o da terzi non soci;
di Enti o Fondazioni pubbliche o private;
derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
mobili, arredi e da quanto risulta registrato nel "Libro inventario”.

Art. 4 - ISCRIZIONE ALLA SEZIONE
Possono iscriversi alla Sezione tutti coloro che sono in regola con quanto previsto dagli Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, dello Statuto Sociale di A.R.I. in vigore. L'iscrizione alla Sezione comporta il consenso dell'interessato a che i propri dati personali, contenuti nella domanda di adesione, possano essere trattati da parte di tutti gli Organi centrali e periferici di A.R.I. nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I diritti dei Soci della Sezione sono stabiliti dall’Articolo 11 dello Statuto Sociale di A.R.I. attualmente in vigore. I Soci iscritti alla Sezione, inoltre, hanno diritto di:
partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Sezione;
e candidarsi per ricoprire le cariche statutarie previste dal regolamento interno di Sezione;
a tutte le attività della Sezione;attività radioamatoriale all’interno dei locali della Sezione e utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni di proprietà della Sezione stessa. L’utilizzo deve avvenire con il permesso scritto del Presidente della Sezione, a cui il socio invia domanda scritta, specificando tempi e finalità dell’attività.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualità di Socio della sezione si perde:
per recesso, in base all’Articolo 12 dello Statuto Sociale di A.R.I. in vigore;esclusione, in base agli Articoli 12, 13, 14 dello Statuto Sociale dell’ARI in vigore.

Art. 7 - ORGANI DELLA SEZIONE
Gli organi della Sezione sono:
Assemblea dei Soci.
Direttivo.
Collegio Sindacale.

 
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 – COMPOSIZIONE
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Sezione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Alle stesse partecipano, di diritto, tutti i Soci iscritti alla Sezione e in regola con quanto previsto all’Art. 5 di questo regolamento interno. Quanto deliberato durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, è vincolante per tutti i soci, compresi quelli assenti o contrari al momento del voto.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEEL'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente della Sezione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo in cui è convocata l'Assemblea ordinaria o straordinaria e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata agli interessati con 20 giorni di anticipo, mediante lettera ordinaria.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo. Si riunisce una volta all'anno, entro il 31 dicembre e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente della Sezione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da altro Socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Segretario del Consiglio Direttivo della Sezione redige il Verbale o in sua assenza, un socio nominato dall’Assemblea. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita e può deliberare:
in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci iscritti alla Sezione;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti iscritti alla Sezione.
La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, anche nello stesso luogo. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti. Le deliberazioni sono riportate nel libro dei verbali delle assemblee. Il verbale deve essere inviato ai soci della Sezione entro i 10 giorni seguenti all’assemblea, tramite lettera o altro sistema di comunicazione telematica.

Art. 11 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività della Sezione, discute la relazione del Presidente sull’attività svolta e quella futura, approva il bilancio consuntivo e preventivo relativo ad ogni esercizio, delibera il regolamento interno della sezione e le sue variazioni, delibera i provvedimenti ritenuti rilevanti per la vita della Sezione.
L'Assemblea ordinaria elegge:
Il Consiglio Direttivo
il Collegio Sindacale (o il Sindaco).
Quando l’ordine del giorno prevede il rinnovo delle cariche statutarie, Il Presidente nomina tre scrutatori tra i soci presenti e nel corso della stessa assemblea, avviene lo scrutinio delle schede votate e la proclamazione degli eletti.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale (o il Sindaco) ne ravvisino l'opportunità. Può essere convocata da un terzo dei Soci iscritti alla Sezione, in regola con quanto previsto all’Art. 5 di questo regolamento interno.
I Soci inoltrano al Presidente della Sezione la richiesta di convocazione corredata dall’ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente della sezione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da altro Socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Segretario del Consiglio Direttivo della Sezione redige il verbale o in sua assenza, un socio nominato dall’Assemblea. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e può deliberare:
in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci iscritti alla Sezione;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti iscritti alla Sezione.
La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, anche nello stesso luogo. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti. Le deliberazioni sono riportate nel libro dei verbali delle assemblee. Il verbale deve essere inviato ai soci della sezione entro 10 giorni seguenti all’assemblea, tramite lettera o altro sistema di comunicazione telematica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPITI
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo Statuto Sociale dell’A.R.I., dal Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale di A.R.I. e dal Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

Art. 14 – COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da cinque membri eletti tra i Soci della sezione. I componenti del Consiglio Direttivo della Sezione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 15 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione avviene per referendum, a mezzo posta, tra tutti i Soci che hanno diritto di voto. Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente della Sezione, in accordo con il Collegio Sindacale (o Sindaco), provvede all’invio delle schede per la votazione agli aventi diritto di voto a mezzo posta ordinaria.
Nel caso in cui l’Assemblea prevede all’ordine del giorno l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione deve contenere:
l’elenco dei Soci eleggibili;
scheda per esprimere il voto, firmata ad un Sindaco (o dal Sindaco) e dal Presidente della Sezione;
busta pre-indirizzata e pre-affrancata per la restituzione della scheda votata all’indirizzo della sede della Sezione, o del Presidente del Collegio Sindacale (o Sindaco) o ad un altro indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo. La busta con la scheda votata può essere consegnata manualmente all’inizio dell’Assemblea al Sindaco incaricato della raccolta. Non è consentito esprimere più di tre preferenze.

Art. 16 – ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE
Il Consiglio Direttivo della Sezione, nella prima riunione dopo l’assemblea che lo ha eletto, elegge tra i propri componenti le cariche statutarie:
a) Presidente
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
Le cariche vengono elette a maggioranza dei presenti, con votazione palese o a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il responsabile di A.R.I. – R.E. (Radiocomunicazioni Emergenza) e i suoi collaboratori. Inoltre nomina i responsabili di tutti quegli incarichi che garantiscono il funzionamento e le attività della Sezione. I responsabili possono essere scelti tra i soci della sezione al di fuori del Direttivo di Sezione

Art. 17 – COMPITI DELLE CARICHE STATUTARIE
Presidente – Il Presidente del Consiglio Direttivo è il presidente della Sezione. Rappresenta la Sezione, ha il compito di far attuare i deliberati delle Assemblee Generali e del Consiglio Direttivo Nazionale di A.R.I., del Comitato Regionale Piemonte e valle d’Aosta, delle Assemblee e del Consiglio Direttivo di Sezione. Convoca il Direttivo di Sezione. Si impegna a garantire il buon funzionamento della Sezione, ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Si occupa delle comunicazioni con: Enti pubblici e privati, organi di informazione e con le altre Sezioni dell’A.R.I.
Vice Presidente – Coadiuva e supporta l’attività del Presidente. In caso di sua assenza o di un suo impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni.
Tesoriere – È il responsabile dell’Amministrazione della Sezione. Redige il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio finanziario. Mantiene aggiornata la contabilità ordinaria della Sezione. È firmatario del Conto Corrente intestato alla Sezione, unitamente al Presidente. La carica può essere ricoperta da un componente del direttivo avente un altro incarico ad eccezione di quello di presidente
Segretario – Redige e mantiene aggiornato il Libro Soci. Redige e conserva i Verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee di Sezione. Redige e mantiene aggiornati i libri sociali che si rendano necessari per la corretta gestione amministrativa della Sezione e il libro inventario, con la descrizione dei beni di proprietà della Sezione. Invia le convocazioni delle Assemblee ai Soci nei casi e nei tempi previsti dal regolamento interno di sezione.

Art. 18 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo della Sezione si riunisce almeno ogni 60 giorni. Il Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio Direttivo della Sezione può essere richiesta anche da tre componenti dello stesso. La convocazione deve contenere: data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno. Deve avvenire con un preavviso di sette giorni tramite lettera, o altro mezzo telematico precedentemente concordato. In caso d'urgenza, con preavviso di 24 ore per via telefonica o tramite sms. La convocazione deve essere estesa anche al Collegio Sindacale (o al Sindaco), che ha facoltà di intervenire senza diritto di voto. Il presidente del Direttivo può convocare uno o più soci nel caso si trattino argomenti specifici. I Soci convocati hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto. I Soci della Sezione hanno diritto di assistere alle riunioni come uditori, ma senza possibilità d'intervento.

Art. 19 – RIUNIONI DEL DIRETTIVO
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Direttivo delibera quando sono presenti almeno tre componenti. Le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. Le deliberazioni dovranno essere riportate dal Segretario sul libro dei verbali del Direttivo di Sezione Il verbale dovrà essere inviato ai soci della sezione entro i 10 giorni seguenti, tramite lettera o altro mezzo telematico.

Art. 20 - SURROGA DEI CONSIGLIERI
Nel caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente, visto il verbale delle elezioni, procede alla surroga con il socio primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso non si possa procedere alla surroga per mancanza di eletti, si procede al rinnovo del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 - COMPITI
Il Collegio Sindacale (o il Sindaco) esercita il controllo sull'amministrazione della Sezione e garantisce la regolare attuazione delle procedure previste per il rinnovo degli Organi sociali della sezione.

Art. 22 – COMPOSIZIONE
Il Collegio Sindacale è composto da un sindaco effettivo se il numero di Soci della Sezione è inferiore a 50. Altrimenti, è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti. I componenti del Collegio sindacale (o il sindaco) della Sezione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio sindacale (o il sindaco) si rinnova ogni qualvolta si rinnova il Consiglio Direttivo della Sezione. Nel caso di Collegio Sindacale, i Sindaci eleggono il Presidente nella prima riunione dopo l’assemblea che li ha eletti. L’elezione avviene a maggioranza dei presenti, con votazioni palesi o a scrutinio segreto.

Art. 23 – ELEZIONI
L'elezione del Collegio sindacale (o del Sindaco) della Sezione avviene per referendum, a mezzo posta, tra tutti i Soci che hanno diritto di voto. Alla scadenza del mandato del Collegio sindacale (o il sindaco), il Presidente, in accordo con il Collegio Sindacale (o Sindaco), provvede all’invio delle schede (o della scheda) per la votazione agli aventi diritto di voto a mezzo posta. La scheda può essere la stessa utilizzata per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione.
La convocazione dell’Assemblea che prevede all’ordine del giorno l’elezione del Collegio sindacale (o il sindaco) della Sezione deve contenere:
l’elenco dei Soci eleggibili;
la scheda per esprimere il voto, firmata ad un Sindaco (o dal Sindaco) e dal Presidente della Sezione;
busta pre-indirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda votata all’indirizzo della sede della Sezione, o del Presidente del Collegio Sindacale (o Sindaco) o ad un altro indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo. La busta con la scheda votata può essere consegnata manualmente all’inizio dell’Assemblea al Sindaco incaricato della raccolta. Non è consentito esprimere più di una preferenza

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI
Nel caso si renda vacante il ruolo di uno dei Sindaci (o Sindaco), si procede alla sostituzione con il socio primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’incarico. Nel caso non si possa procedere alla surroga per mancanza di eletti, si procede al rinnovo del Collegio sindacale (o del sindaco) che rimarranno in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Ai Soci possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della necessaria documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - SANZIONI DISCIPLINARI
Nel caso si verifichino comportamenti scorretti o violazioni dello Statuto Sociale dell’A.R.I., del suo Regolamento di attuazione, del Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e del Regolamento interno della Sezione da parte di uno o più Soci, il Presidente della Sezione, sentito il Consiglio Direttivo, informa il Comitato Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta per gli eventuali opportuni provvedimenti.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, delibera a quali altre Sezioni A.R.I. devolvere i beni risultanti dall'inventario e dal residuo attivo delle voci economiche. La stessa Assemblea può provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. I beni risultanti dall'inventario e dal residuo attivo delle voci economiche, non possono essere devoluti a singoli soci dell’Associazione Radioamatori Italiani o ad altre persone fisiche.

Art. 28 – VARIE
Per quanto non espressamente previsto in questo Regolamento interno, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell’A.R.I., al suo Regolamento di attuazione e al Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

NORME TRANSITORIE
Questo Regolamento interno di sezione, una volta approvato dall’Assemblea della Sezione e dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, entrerà in vigore il 1° dicembre 2016



VECCHIO REGOLAMENTO DI SEZIONE
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI VERCELLI

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I. di Vercelli risulta in atti costituita nel mese di maggio del 1966. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale, approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n.1105, e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha lo scopo di cooperare con la Segreteria Generale ed il Comitato Regionale per promuovere lo sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE
La Sezione, essendo ubicata nel Capoluogo di Provincia, ha competenza sul territorio della Provincia e, pertanto, sviluppa e mantiene i contatti con la Prefettura di Vercelli e con tutte le Autorità locali.

Art. 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da tutto quanto risulta registrato sul "Libro inventario".

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA
I Soci A.R.I. in regola con le quote associative, previa richiesta scritta contenente l'accettazione del presente Regolamento, possono chiedere l'iscrizione alla Sezione. Il Consiglio Direttivo si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di delibera negativa il richiedente può ricorrere al Comitato Regionale, la cui decisione sarà vincolante. Gli aspiranti Soci A.R.I., in possesso di licenza, possono richiedere l'iscrizione alla Sezione previa presentazione da parte di due Soci effettivi. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà nei termini stabiliti nel precedente comma. La mancata accettazione dell'iscrizione deve essere motivata e comunicata alla Segreteria Generale dell’A.R.I. ed al Comitato Regionale. Coloro che non sono in possesso di licenza possono chiedere di essere iscritti alla Sezione; nel caso di accettazione della domanda aderiscono all'A.R.I. RADIO CLUB. In tale ipotesi non hanno diritto di voto, ma godono di tutti gli altri servizi e soggiacciono agli stessi doveri degli altri Soci. L'iscrizione alla Sezione comporta automaticamente il consenso dell'interessato a che propri dati personali, indicati nella domanda di adesione, possano essere trattati, con le cautele previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675, da parte di tutti gli Organi centrali e periferici dell'Associazione Radioamatori Italiani. I Soci, nell'espletamento dell'attività radiantistica, sono tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti sulla materia. Il versamento della quota sociale deve essere effettuato, preferibilmente per il tramite della Sezione, in tempo utile affinché giunga alla Segreteria Generale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, pena la sospensione dei diritti e dei servizi sociali.

Art. 5 - DIRITII DEI SOCI
I Soci hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee di Sezione;
b) di votare per ,'elezione delle cariche sociali e di essere eletti;
c) di servirsi della biblioteca di Sezione;
d) di usufruire del servizio QSL;
e) di utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
f) di proporre opposizione all'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di persona ritenuta priva dei requisiti necessari e/o che compia atti incompatibili con i fini sociali.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di Socio si può perdere:
a) per recesso: il Socio ha facoltà di dimettersi in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini previsti dall'art.12, lettera a), dello Statuto;
b) per esclusione: a norma di quanto è previsto in materia dallo Statuto A.R.I.
ORDINAMENTO
 
TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI
Gli organi della Sezione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale (oppure il Sindaco quando il numero dei Soci è inferiore a cinquanta iscritti).

CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Alle stesse partecipano, di diritto, tutti i Soci iscritti alla Sezione che abbiano il godimento dei diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno, di norma entro il 31 dicembre. In ogni caso la convocazione deve avvenire non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale (o il Sindaco) ne ravvisino l'opportunità oppure a seguito di motivata richiesta inoltrata da un terzo dei Soci iscritti alla Sezione in regola con i diritti di cui all'Art. 5. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce il giorno, l'ora e il luogo per la convocazione delle l'Assemblee e ne fissa l'ordine del giorno. Le convocazioni devono essere comunicate agli interessati con un anticipo di almeno 15 giorni, mediante lettera con affrancatura ordinaria.

Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:
a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) prendere atto della relazione del Collegio Sindacale (o Sindaco) in ordine all'andamento della gestione contabile;
c) lo spoglio delle schede pervenute dai Soci in occasione delle procedure attivate per il rinnovo delle cariche sociali;
d) approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il Bilancio Preventivo del nuovo esercizio finanziario, che di norma ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per referendum fra i Soci che hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo eletto distribuisce nel proprio seno le seguenti cariche:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretario - Tesoriere.
I componenti il Consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 14 - ELEZIONE
L'elezione del Consiglio Direttivo deve avvenire per referendum, a mezzo posta, tra tutti i Soci che hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio Sindacale (o con il Sindaco), provvede alla nomina di tre scrutatori tra i Soci effettivi presenti , che affiancheranno nella predisposizione il Collegio Sindacale (o il Sindaco) anche per l'invio delle schede agli aventi diritto di voto a mezzo di lettera con affrancatura ordinaria. Agli aventi diritto di voto verrà pertanto fatto pervenire il seguente materiale:
a) un elenco dei Soci che godono dei diritti sociali e che hanno facoltà di essere eletti, unita mente alla segnalazione dei nominativi di eventuali candidature pervenute;
b) la scheda per esprimere il voto, resa valida dalla firma di un Sindaco e dei tre scrutatori;
c) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda votata.
Non è consentito esprimere più di tre preferenze sia per l'elezione del Consiglio Direttivo che del Collegio Sindacale (nell'ipotesi di un solo Sindaco dovrà essere espresso un solo voto per la scelta dello stesso).

Art. 15 - CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data, l'ora ed il relativo ordine del giorno debbono essere comunicati ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima e, in caso d'urgenza, anche per via telefonica con preavviso di 24 ore. La convocazione deve essere estesa anche al Collegio Sindacale (o al Sindaco), che ha facoltà di intervenire senza diritto di voto. I Soci hanno diritto di assistere alle riunioni come uditori, ma senza possibilità d'intervento.

Art. 16 - POTERI
AI Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto. In particolare il Consiglio esprime alla Segreteria Generale il proprio parere in merito all'ammissione degli aspiranti Soci, dopo avere reso pubblica nei locali della Sezione la domanda presentata.

Art. 17 - VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE
Le adunanze del Consiglio Direttivo, che devono essere presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, sono valide con la presenza di almeno tre componenti con esclusione dei membri del Collegio Sindacale (o il Sindaco). Le delibere devono essere assunte con la maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
L'assenza ingiustificata di un membro del Consiglio Direttivo per tre volte nel corso dell'anno comporta la decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti. E' possibile la surroga fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che occorre procedere ad indire nuove elezioni.

CAPO III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo occorrerà procedere alla verbalizzazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Di ogni deliberazione dovrà essere redatta copia da esporre in visione ai Soci nei locali della Sezione.

Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
Il Segretario-Tesoriere avrà cura di tenere:
a) un libro giornale, nel quale registrare cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita, conservando i relativi documenti giustificativi;
b) un libro inventario, riportante la descrizione di tutti i beni di proprietà della Sezione.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
E' facoltà del Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio Sindacale (o con il Sindaco), di istituire altri libri sociali che si rendano necessari per la corretta gestione amministrativa della Sezione.

CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è composto di norma da 3 Sindaci effettivi e due supplenti. Tuttavia, se i Soci iscritti alla Sezione sono in numero inferiore a 50 è previsto come organo della Sezione un solo Sindaco (Art.7). In entrambe le ipotesi l'elezione avviene contemporaneamente per referendum e con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo (Art.14). I componenti del Collegio Sindacale (o il Sindaco) durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 23 - POTERI
Il Collegio Sindacale (o il Sindaco) esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e, in particolare, assicura la perfetta osservanza delle procedure previste per il rinnovo degli Organi sociali.

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI
Nel caso si renda vacante un ruolo di Sindaco si provvede alla sostituzione nominando il candidato primo escluso nella graduatoria.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito. E' previsto il mero rimborso delle spese vive sostenute dal Socio per l'adempimento di compiti connessi con la carica rivestita.

CAPO V° - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE
L'approvazione delle delibere, nell'ambito dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, avviene con il voto espresso da parte della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Su deliberazione assunta da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, in rapporto alla propria competenza, può essere indetto il referendum fra i Soci aventi diritto di voto, con le stesse modalità previste nell’Art.14, in materia di:
a) rinnovo delle cariche sociali;
b) provvedimenti che hanno grande rilevanza per la Sezione;
c) scioglimento della Sezione.

Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Lo spoglio delle schede relative ai referendum deve avvenire nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata all'uopo (Art.12) almeno venticinque giorni dalla data di invio del relativo materiale ai singoli Soci.

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
La sorveglianza sulle operazioni di scrutinio delle schede relative ai referendum viene assicurata dal Collegio Sindacale (o dal Sindaco), assistiti da almeno due dei tre scrutatori a tale riguardo nominati (Art.14), che provvederanno a redigere apposito verbale.

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
Si intende valida in prima convocazione l' Assemblea (sia Ordinaria che Straordinaria) alla quale siano presenti tutti i Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida a prescindere dal numero dei Soci presenti.

Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA
All'inizio dei lavori di ogni Assemblea viene designato tra i presenti il Presidente dell'Assemblea stessa, mentre le funzioni di verbalizzazione sono affidate al Segretario della Sezione.

Art. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni riunione assembleare verrà redatto apposito verbale a firma del Presidente che ne ha diretto i lavori e del Segretario verbalizzante.

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il Presidente neo eletto provvede tempestivamente all'invio delle comunicazioni di rito alla Segreteria Generale, al Comitato Regionale ed alle Autorità interessate.

TITOLO II°' - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - PRESIDENTE
Il Presidente della Sezione:
a) rappresenta la Sezione nei confronti dei terzi, della Segreteria Generale e del Comitato Regionale;
b) convoca l'Assemblea dei Soci;
c) delega Soci a rappresentare la Sezione in compiti specifici;
d) delega al Segretario-Tesoriere le funzioni di amministratore della Sezione;
e) è responsabile del settore A.R.I. Radiocomunicazioni in Emergenza, del quale può delegarne le funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, ne surroga le funzioni.

Art. 35 - SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario cura l'amministrazione e la contabilità della Sezione e ne risponde al Collegio Sindacale (o Sindaco). Provvede al disbrigo della corrispondenza che sottopone all'esame ed alla firma del Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA
I Soci già iscritti alla Sezione come pure i nuovi iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. ed al Regolamento di attuazione dello stesso, nonché al Regolamento del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Copia del Regolamento sarà distribuita a tutti i Soci della Sezione ed ai nuovi iscritti.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo in presenza di gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte di Soci provvede a segnalare i fatti al Comitato Regionale per i successivi accertamenti e gli eventuali opportuni provvedimenti.

Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
Nell'ipotesi di scioglimento della Sezione, i beni risultanti dall'inventario ed ogni altra voce attiva saranno devoluti ad altre Sezioni presenti sul territorio di competenza dal Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Costituzione e scopi
Art.2 - Competenza
Art.3 - Patrimonio

SOCI
Art.4 - Ammissione e quote
Art.5 - Diritti dei Soci
Art.6 – Recesso

ORDINAMENTO

TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE
Art.7 - Organi

Capo I° - Assemblea dei Soci
Art.8 - Composizione
Art.9 - Assemblea Ordinaria
Art.10- Assemblea Straordinaria
Art.11 - Formalità per la convocazione
Art.12 Competenza dell'Assemblea Ordinaria

Capo II° - Consiglio Direttivo
Art.13 - Composizione
Art.14 - Elezione
Art.15 - Convocazione
Art.16 - Poteri
Art.17 - Validità delle adunanze
Art.18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

Capo III° - Libri sociali obbligatori e facoltativi
Art.19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art.20 - Libro giornale e libro inventario
Art.21- Libri facoltativi

Capo IV° - Collegio Sindacale
Art.22- Elezione
Art.23 - Poteri
Art.24 - Vacanza dei Sindaci
Art.25- Gratuità delle cariche sociali

Capo V° - Votazioni e delibere Art.26 - Votazioni e delibere
Art.27 - Votazioni per Referendum ed in Assemblea
Art.28- Chiusura delle votazioni
Art.29 - Sorveglianza e scrutinio
Art.30 - Percentuale votanti e votazioni
Art.31 - Organi dell'Assemblea
Art.32 - Verbale di Assemblea
Art.33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art.34 - Presidente
Art.35 - Segretario-Tesoriere

DISPOSIZIONI FINALI
Art.36 - Efficacia obbligatoria
Art.37 - Sanzioni disciplinari
Art.38 - Scioglimento della Sezione

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 ottobre 1997. Vercelli, 24 ottobre 1997 - Il Segretario (Sergio Perrone) I1PES
 
ARI Sezione di Vercelli - P.za C. Battisti, 9 13100 Vercelli
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